Regio decreto 932/1922
Art. 24 — (Art
Art. 24. (Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; Art. 24 T. U. 10 novembre 1907, 844; art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7). E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da societa' e dai Consorzi agrari delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna ed e' ri dotta alla meta' la tassa medesima per i Consorzi Agrari delle Marche e dell'Umbria, fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. c.
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