Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 24
Regio decreto 932/1922

Art. 24 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/24parte di Regio decreto 932/1922
Art. 24. (Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; Art. 24 T. U. 10 novembre 1907, 844; art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7). E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da societa' e dai Consorzi agrari delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna ed e' ri dotta alla meta' la tassa medesima per i Consorzi Agrari delle Marche e dell'Umbria, fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. c.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 23 Art. 25 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.