Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 21
Regio decreto 932/1922

Art. 21 — Art. 22 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/21parte di Regio decreto 932/1922
Art. 21. (Art. 22 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703). I mutui per gli scopi di cui alle lettere c), d), e), f), e g) dell'articolo 19 possono essere accordati anche a conduttori di fondi rustici, qualora il proprietario consenta a prestare valida garanzia ipotecaria. I mutui concessi ai conduttori non possono avere durata superiore a quella del periodo di tempo per cui deve avere ancora vigore il contratto di affitto in corso.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.