Regio decreto 932/1922
Art. 103 — Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516
Art. 103. (Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516). Quando la Sezione abbia investito in mutui ipotecari almeno la meta' del proprio capitale, potra' emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur continuando a concedere i mutui in contanti. Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza di mutui garantiti da prima ipoteca. I portatori di cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dello Stato come contributo nel pagamento degli interessi.
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