Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1626/1920Art. 9
Regio decreto 1626/1920

Art. 9 — L'ufficiale, che abbia raggiunti quaranta anni di servizio utile, ha diritto ad una pensione uguale ai nove d…

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/9parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 9. L'ufficiale, che abbia raggiunti quaranta anni di servizio utile, ha diritto ad una pensione uguale ai nove decimi della media, di cui nel precedente articolo. Lo stesso diritto ha l'ufficiale che cessi dal servizio attivo per il raggiungimento dei limiti di eta' prescritti dalla legge, o, comunque per provvedimento di autorita', quando conti un numero di anni di servizio utile uguale, o superiore, al denominatore della frazione corrispondente al suo grado ed arma o corpo, giusta le colonie nn. 2 e 4 della tabella A, e nn. 2, 4 o 6 della tabella B, di cui all'art. 7.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1626/1920 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.