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Regio decreto 1626/1920

Art. 26 — Sono estese ai militari del Regio esercito della Regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le dispos…

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/26parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 26. Sono estese ai militari del Regio esercito della Regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835. Con decreto Reale sara' provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto e successive con quelle delle precedenti leggi, non abrogate, riguardanti le pensioni dei militari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1920. VITTORIO EMANUELE. Giolitti- Meda - Bonomi - Sechi. Visto, il guardasigilli: Fera.

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