Regio decreto 1626/1920
Art. 21 — Sono abrogati, in quanto gia' non lo siano: d) gli articoli 71, 74, 75, 76, 77, 85, 90, 104, 105, 108, 114, 1…
Art. 21. Sono abrogati, in quanto gia' non lo siano: d) gli articoli 71, 74, 75, 76, 77, 85, 90, 104, 105, 108, 114, 115 e 130 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, nonche' la tabella n. 11 annessa al medesimo; b) l'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 482; c) l'art. 1 della legge 27 giugno 1909, n. 375; d) gli articoli 8 e 9 della legge 2 luglio 1911, n. 621, per quanto concerne i soli sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi; e) il capoverso 178 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e gli articoli 30 e 130 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; f) ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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