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Regio decreto 1626/1920

Art. 21 — Sono abrogati, in quanto gia' non lo siano: d) gli articoli 71, 74, 75, 76, 77, 85, 90, 104, 105, 108, 114, 1…

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Art. 21. Sono abrogati, in quanto gia' non lo siano: d) gli articoli 71, 74, 75, 76, 77, 85, 90, 104, 105, 108, 114, 115 e 130 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, nonche' la tabella n. 11 annessa al medesimo; b) l'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 482; c) l'art. 1 della legge 27 giugno 1909, n. 375; d) gli articoli 8 e 9 della legge 2 luglio 1911, n. 621, per quanto concerne i soli sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi; e) il capoverso 178 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e gli articoli 30 e 130 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; f) ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

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