Regio decreto 1626/1920
Art. 17 — La pensione alle persone di famiglia indicate nell'art
Art. 17. La pensione alle persone di famiglia indicate nell'art. 14, superstiti del militare di qualsiasi grado del R. esercito o della R. marina che abbia perduto la vita in servizio, comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, e' stabilita, col minimo del 50%, in base alle quote dell'articolo stesso, applicate al massimo di pensione, che avrebbe potuto spettare al militare, qualunque sia la durata dei servizi da lui prestati, e tenuto presente (quando il massimo non risulta da tabelle) il disposto dell'art. 15, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497. Uguale trattamento spetta ai genitori, fratelli e sorelle del militare defunto, nei casi stabiliti dalla legge 19 aprile 1906, n. 135, e successive modificazioni.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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