Regio decreto 1626/1920
Art. 14 — La pensione spettante alla vedova o ai figli minorenni del militare di qualsiasi grado del Regio esercito o d…
Art. 14. La pensione spettante alla vedova o ai figli minorenni del militare di qualsiasi grado del Regio esercito o della Regia marina, pensionato o morto in attivita' di servizio, per cause non dipendenti dal medesimo, e' stabilita in base ad una quota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata al militare, nella misura seguente: 1° vedova: 50 %; 2° orfani soli: in numero non maggiore di 2, un terzo; 3 orfani 40 %; 4 orfani 50 %; 5 o piu' orfani, 60 %; 3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare: con 1 figlio, 60 %; con 2 figli, 65 %; con 3 figli, 70 %; con 4 figli, o piu' figli, 75 %; 4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare, e figli di precedente matrimonio del marito: il 50 % alla vedova ed ai figli propri, ed il 25 %, cumulativamente; ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero. Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procedera' alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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