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Regio decreto 1802/1919

Art. 9 — A modificazione di quanto e' disposto dall'art

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/9parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 9. A modificazione di quanto e' disposto dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 494 suddetto, e, ferme restando le indennita' di grado stabilite dall'articolo succitato, le paghe giornaliere dei sottufficiali e militari di truppa sono le seguenti, oltre il caro-viveri, che pero' non compete ai militari cui e' somministrato il rancio in natura: Maresciallo d'alloggio maggiore, L. 12,80. Maresciallo d'alloggio capo, L. 11,80. Maresciallo d'alloggio, L. 10,75. Brigadiere, L. 9,30. Vice brigadiere, L. 8,85. Appuntato, L 7,15. Carabiniere effettivo, L. 6,50. Carabiniere ausiliario, L. 5. Allievo carabiniere, L. 5. L'importo, giornaliero di ciascuno dei cinque aumenti triennali di paga e' portato a L. 0,60. L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado e' il seguente: Pel maresciallo d'alloggio maggiore, L 0,60. Pel maresciallo d'alloggio capo e maresciallo d'alloggio, L. 0,50. Pel brigadiere, L 0,40. Pel vice brigadiere e per l'appuntato, L. 0,30. Le indennita' di grado e gli aumenti quadriennali di cui sopra sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione ed estensibili anche agli ufficiali di milizia territoriale, indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale n. 494 succitato. Ai sottufficiali comandanti di stazione, ai militari che reggono interinalmente comandi di stazione ed ai sottufficiali scrivani previsti dall'organico e' inoltre corrisposta una indennita' giornaliera di lire due. Tale indennita' sara' di L. 3 per i comandanti di sezione, per i marescialli d'alloggio maggiori addetti agli uffici nominati dal Comando generale e per i sottufficiali che reggono interinalmente comandi di sezione o d'ufficiale. Per gli appuntati e carabinieri addetti agli uffici e stabiliti dagli organici tale indennita' e' rispettivamente di L. 1 e di L. 0,75. Le indennita' stesse cessano con l'esonerazione o, comunque, con la cessazione anche temporanea dal comando o dalla carica. Coll'entrata in vigore del presente decreto restano pero' abrogati gli articoli 10 e 23 del decreto Luogotenenziale 494 sopracitato, e cessera' di essere corrisposta ogni altra indennita' di comando interinale o provvisorio retto da sottufficiali o militari di truppa. Le indennita' di carica non sono cumulabili con quelle di comando e quando il militare regga pigi di un comando e' devoluta la sola indennita' stabilita per il comando piu' elevato sostenuto.

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