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Regio decreto 1802/1919

Art. 5 — Per il primo ripianamento delle vacanze attualmente esistenti nei ruoli organici dell'arma sara' provveduto c…

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/5parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 5. Per il primo ripianamento delle vacanze attualmente esistenti nei ruoli organici dell'arma sara' provveduto col passaggio dei militari delle due classi meno anziane sotto le armi che ne facciano domanda e che verranno nominati carabinieri ausiliari con la paga di lire 5 al giorno e senza vincolo di ferma speciale. Riceveranno inoltre un premio di lire 300. I caporali, caporali maggiori e sottufficiali delle suddette classi che siano disposti ad assumere la ferma di tre anni nell'arma, saranno invece nominati subito carabinieri effettivi, con diritto ad un premio di lire 1500 liquidabile subito. Tale premio sara' di lire 1800 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni complessivamente. I sottufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio effettivo che al termine della ferma o delle rafferme in corso si vincolino a rafferma triennale avranno diritto a percepire senz'altro un premio di lire 500 oltre alla comune indennita' gia' stabilita per la medesima rafferma. I caporali e soldati delle classi anteriori alle ultime due, alle armi od in congedo, purche' non abbiano compiuto il 30° anno di eta', potranno, nel trimestre successivo alla pubblicazione del presente decreto, essere ammessi nell'arma come carabinieri ausiliari con vincolo di 24 mesi, percependo un premio di lire 1000 liquidabile subito, sempre quando vi siano posti disponibili perche' non coperti con carabinieri effettivi o con ausiliari provenienti dai caporali e soldati delle classi meno anziane di cui sopra. Tale, premio sara' elevato a lire 1300 per i militari che hanno preso parte per non meno di tre anni alle due campagne anzidette. Parimenti i sottufficiali, caporali e soldati di classi diverse da quelle meno anziane di cui sopra potranno, nel trimestre successivo alla pubblicazione del presente decreto, ottenere senz'altro la nomina a carabiniere effettivo, assumendo la ferma di anni tre con diritto ad un premio di lire 1500 liquidabile subito, sempre quando vi siano posti disponibili. Tale premio sara' elevato a L. 1800 per i militari che hanno preso parte alle due campagne anzidette per non meno di tre anni. Gli aspiranti al passaggio nell'arma sia come carabinieri ausiliari che come carabinieri effettivi, dovranno possedere i necessari requisiti fisici, morali e di istruzione. I volontari saranno ammessi come allievi carabinieri con le norme attualmente in vigore. Uguali disposizioni sono applicabili ai sottufficiali, sottocapi e comuni della R. marina in attivita' di servizio od in congedo, limitatamente, per questi ultimi, a coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra.

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