Regio decreto 1802/1919
Art. 25 — Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sara' presenta…
Art. 25. Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1919. VITTORIO EMANUELE. Nitti - Albricci - Sechi - Schanzer - Mortara. Visto, Il guardasigilli: Mortara.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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