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Regio decreto 1802/1919

Art. 19 — L'indennita' cavalli per gli ufficiali superiori dei carabinieri Reali e' portata a L

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/19parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 19. L'indennita' cavalli per gli ufficiali superiori dei carabinieri Reali e' portata a L. 800 annue e quella per gli ufficiali inferiori a L 500. Agli ufficiali stessi di tutti i gradi sara' corrisposta un'indennita' mensile di L. 40 per le spese di stalliere.

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