Regio decreto 1802/1919
Art. 15 — E' concessa amnistia disciplinare nei riguardi dell'avanzamento e delle rafferme per tutte le mancanze punite…
Art. 15. E' concessa amnistia disciplinare nei riguardi dell'avanzamento e delle rafferme per tutte le mancanze punite con gli arresti, sala di disciplina, prigione semplice e di rigore, ad eccezione per quelle punite con la retrocessione, commesse dai suttufficiali e carabinieri dal 24 maggio 1915 alla data della pubblicazione del presente decreto e con effetti da questa ultima data. Con R. decreto su proposta del Ministero della guerra saranno stabilite le norme per l'applicazione di detta amnistia e sara' provveduto alla riforma disciplinare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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