Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1802/1919Art. 15
Regio decreto 1802/1919

Art. 15 — E' concessa amnistia disciplinare nei riguardi dell'avanzamento e delle rafferme per tutte le mancanze punite…

ELI /it/regio-decreto/1919/10/02/1802/art/15parte di Regio decreto 1802/1919
Art. 15. E' concessa amnistia disciplinare nei riguardi dell'avanzamento e delle rafferme per tutte le mancanze punite con gli arresti, sala di disciplina, prigione semplice e di rigore, ad eccezione per quelle punite con la retrocessione, commesse dai suttufficiali e carabinieri dal 24 maggio 1915 alla data della pubblicazione del presente decreto e con effetti da questa ultima data. Con R. decreto su proposta del Ministero della guerra saranno stabilite le norme per l'applicazione di detta amnistia e sara' provveduto alla riforma disciplinare.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1802/1919 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.