Regio decreto 1068/1913
Art. 99 — L'esclusione temporanea dalle Borse del Regno comminata dall'art
Art. 99. L'esclusione temporanea dalle Borse del Regno comminata dall'art. 59 della legge e' deliberata dalla Deputazione di Borsa d'ufficio, o su denuncia degli agenti finanziari che hanno proceduto all'accertamento delle contravvenzioni ed alla liquidazione delle ammende.
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