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Regio decreto 1068/1913

Art. 90 — Le lettere, i telegrammi, ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti pei quali si…

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Art. 90. Le lettere, i telegrammi, ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro anche quando occorra di farne uso; se pero' contengono cessioni, obbligazioni, quietanze o altre convenzioni estranee a tali contratti sono applicabili le norme comuni delle leggi di bollo e registro, modificate dalla legge 23 aprile 1911, n. 509. Per i libri delle operazioni che, a norma del n. 2 dell'art. 33 del Codice di commercio, debbono tenere i mediatori, rimane ferma l'applicazione su ciascun foglio della tassa di bollo di centesimi 60 di cui all'art. 20, n. 22, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

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