Regio decreto 1068/1913
Art. 84 — Lo scambio dei foglietti bollati, prescritto dagli articoli 37 e 38 della legge, tra le parti contraenti e tr…
Art. 84. Lo scambio dei foglietti bollati, prescritto dagli articoli 37 e 38 della legge, tra le parti contraenti e tra questi ed i mediatori iscritti deve farsi: a) pei contratti a contanti nel giorno stesso in cui si conchiude l'operazione; b) pei contratti a termine e di riporto entro il giorno non festivo immediatamente successivo a quello della conclusione del contratto, con la consegna del foglietto alla parte, o con la consegna del foglietto, eseguita dal mediatore, alla posta nel modo prescritto dall'art. 88 del presente regolamento. Lo scambio dei foglietti tra mediatori iscritti deve farsi subito dopo che sia intervenuto fra loro l'accordo.
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