Regio decreto 1068/1913
Art. 73 — Sui contratti perfezionati all'estero la tassa commisurata a norma dell'art
Art. 73. Sui contratti perfezionati all'estero la tassa commisurata a norma dell'art. 35 della legge e' pagata mediante applicazione di marche da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del bollo e del registro, prima che di tali contratti si faccia uso nel Regno.
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