Regio decreto 1068/1913
Art. 71 — Ai distributori secondari di valori bollati ed alle altre persone incaricate della vendita dei foglietti, dei…
Art. 71. Ai distributori secondari di valori bollati ed alle altre persone incaricate della vendita dei foglietti, dei libretti e delle marche per contratti di Borsa, e' conceduto l'aggio nella misura del 2 per cento. Ai ricevitori del bollo e registro per la vendita dei detti valori e' dovuto l'aggio nella misura stabilita per gli altri valori bollati.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.