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Regio decreto 1068/1913

Art. 71 — Ai distributori secondari di valori bollati ed alle altre persone incaricate della vendita dei foglietti, dei…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/71parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 71. Ai distributori secondari di valori bollati ed alle altre persone incaricate della vendita dei foglietti, dei libretti e delle marche per contratti di Borsa, e' conceduto l'aggio nella misura del 2 per cento. Ai ricevitori del bollo e registro per la vendita dei detti valori e' dovuto l'aggio nella misura stabilita per gli altri valori bollati.

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