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Regio decreto 1068/1913

Art. 7 — I deputati di Borsa effettivi da proporsi dalle Camere di commercio, e quelli supplenti possono essere scelti…

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Art. 7. I deputati di Borsa effettivi da proporsi dalle Camere di commercio, e quelli supplenti possono essere scelti fra i consiglieri camerali. La votazione per la proposta si fa con le forme stabilite per le adunanze e votazioni di ciascuna Camera. E' in facolta' delle Camere di commercio di stabilire, nei regolamenti speciali, di cui all'art. 67 della legge, norme particolari circa le categorie di persone tra le quali possono essere proposti i deputati di Borsa, effettivi o supplenti.

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