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Regio decreto 1068/1913

Art. 61 — Nel regolamento speciale di ciascuna Borsa e' determinata la tariffa dei compensi dovuti ai mediatori inscrit…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/61parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 61. Nel regolamento speciale di ciascuna Borsa e' determinata la tariffa dei compensi dovuti ai mediatori inscritti per le operazioni fatte in Borsa e per gli uffici pubblici loro riservati. Il compenso dovuto per i titoli quotati in piu' Borse deve essere uguale per tutte. Non ostante qualunque patto contrario, non e' ammessa azione in giudizio per ottenere un compenso diverso da quello disposto dalla tariffa suindicata.

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