Regio decreto 1068/1913
Art. 53 — Sull'equipollenza, agli effetti degli articoli 22, n
Art. 53. Sull'equipollenza, agli effetti degli articoli 22, n. 4-a, e 23, n. 3-a della legge, di diplomi rilasciati da scuole estere di commercio, a titoli di studio italiani decide il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio dell'istruzione industriale e commerciale. Per ogni altra specie di diplomi decide il ministro della pubblica istruzione.
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