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Regio decreto 1068/1913

Art. 45 — Nel tempo in cui una deputazione di Borsa sia disciolta, alla formazione del listino interviene il commissari…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/45parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 45. Nel tempo in cui una deputazione di Borsa sia disciolta, alla formazione del listino interviene il commissario di cui all'articolo 7 della legge. Se sia disciolto il Sindacato dei mediatori, sono designati nel decreto due o quattro agenti di cambio che ne facciano le veci, per le funzioni di cui negli articoli 18 e 32 della legge.

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