Regio decreto 1068/1913
Art. 45 — Nel tempo in cui una deputazione di Borsa sia disciolta, alla formazione del listino interviene il commissari…
Art. 45. Nel tempo in cui una deputazione di Borsa sia disciolta, alla formazione del listino interviene il commissario di cui all'articolo 7 della legge. Se sia disciolto il Sindacato dei mediatori, sono designati nel decreto due o quattro agenti di cambio che ne facciano le veci, per le funzioni di cui negli articoli 18 e 32 della legge.
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