Regio decreto 1068/1913
Art. 43 — Il venditore che ha disponibili presso un Istituto di emissione i titoli dedotti in contratto puo' disporne m…
Art. 43. Il venditore che ha disponibili presso un Istituto di emissione i titoli dedotti in contratto puo' disporne mediante assegno bancario soggetto alle disposizioni del libro I, titolo X, capo II, del Codice di commercio e dell'art. 29, n. 11 della legge sul bollo (testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414). La consegna dell'assegno bancario per la quantita' dei titoli venduti equivale alla consegna di essi, purche' l'Istituto di emissione dichiari di tenerli a disposizione del possessore dell'assegno.
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