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Regio decreto 1068/1913

Art. 4 — Il ministro di agricoltura, industria e commercio accusa telegraficamente ricevuta delle deliberazioni comuni…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/4parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 4. Il ministro di agricoltura, industria e commercio accusa telegraficamente ricevuta delle deliberazioni comunicategli dalla Camera di commercio a' sensi degli articoli 3, secondo capoverso, e 14, secondo e terzo capoverso, della legge. Nel caso previsto nel terzo alinea dell'art. 14 della legge, l'approvazione e' concessa dal ministro di agricoltura, industria e commercio, previa adesione del ministro del tesoro.

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