Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1068/1913Art. 39
Regio decreto 1068/1913

Art. 39 — Non si puo' esercitare il diritto di sconto quando ciascun contraente sia, di fronte all'altro, compratore e …

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/39parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 39. Non si puo' esercitare il diritto di sconto quando ciascun contraente sia, di fronte all'altro, compratore e venditore della stessa qualita' e quantita' di titoli, per la stessa scadenza stabilita nel contratto, ancorche' vi sia differenza di prezzo. Se i contratti hanno per oggetto quantita' diverse di titoli, il diritto di sconto non puo' essere esercitato che per la differenza fra le quantita' acquistate e quelle vendute.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 38 Art. 40 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.