Regio decreto 1068/1913
Art. 39 — Non si puo' esercitare il diritto di sconto quando ciascun contraente sia, di fronte all'altro, compratore e …
Art. 39. Non si puo' esercitare il diritto di sconto quando ciascun contraente sia, di fronte all'altro, compratore e venditore della stessa qualita' e quantita' di titoli, per la stessa scadenza stabilita nel contratto, ancorche' vi sia differenza di prezzo. Se i contratti hanno per oggetto quantita' diverse di titoli, il diritto di sconto non puo' essere esercitato che per la differenza fra le quantita' acquistate e quelle vendute.
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