Regio decreto 1068/1913
Art. 31 — L'ammissione alla quotazione dei titoli di debito pubblico di Stati esteri e' fatta per R
Art. 31. L'ammissione alla quotazione dei titoli di debito pubblico di Stati esteri e' fatta per R. decreto promosso dal ministro del tesoro, di concerto con quelli di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli di enti morali stranieri o di Societa' commerciali per azioni legalmente costituite all'estero debbono essere osservate le disposizioni dei precedenti articoli 27, 28 e 29.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.