Regio decreto 1068/1913
Art. 29 — La Camera di commercio delibera sulla domanda di ammissione della quotazione ufficiale, dopo decorso un mese …
Art. 29. La Camera di commercio delibera sulla domanda di ammissione della quotazione ufficiale, dopo decorso un mese dalla pubblicazione prescritta dall'articolo precedente. La deliberazione che nega l'ammissione non e' motivata. Essa e' comunicata a tutte le Camere di commercio che abbiano Borse alla loro dipendenza.
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