Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1068/1913Art. 22
Regio decreto 1068/1913

Art. 22 — La Deputazione di Borsa, d'ufficio od a richiesta di chiunque, deve escludere gli operatori dichiarati fallit…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/22parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 22. La Deputazione di Borsa, d'ufficio od a richiesta di chiunque, deve escludere gli operatori dichiarati falliti o che si trovino nelle condizioni prevedute dal n. 2 dell'art. 8 della legge.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.