Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1068/1913Art. 17
Regio decreto 1068/1913

Art. 17 — Le insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile sono immediatamente liquidate …

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/17parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 17. Le insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile sono immediatamente liquidate dal Sindacato, debitamente autorizzato dalla Deputazione di Borsa, con le modalita' stabile nel regolamento speciale di cui all'art. 67 della legge, osservata anche in questo caso la disposizione del precedente articolo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.