Regio decreto 1068/1913
Art. 15 — L'amichevole componimento di cui all'art
Art. 15. L'amichevole componimento di cui all'art. 5 della legge, deve risultare da processo verbale in carta da bollo da una lira, vistato dal presidente del Sindacato dei mediatori e dal presidente della Deputazione di Borsa, e depositato presso il Sindacato medesimo.
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