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Regio decreto 1068/1913

Art. 13 — Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per t…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/13parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 13. Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per tre giorni dalla loro data. Le deliberazioni della Deputazione di Borsa e della Camera di commercio sono comunicate dal presidente agl'interessati, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In relazione all'art. 4 della legge, e' fatto espresso avvertimento che la deliberazione puo' essere impugnata con ricorso da proporsi, secondo i casi, alla Camera di commercio ovvero al Ministero, rispettivamente entro cinque o dieci giorni dalla consegna della lettera di comunicazione. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la lettera risulta consegnata al destinatario, a norma delle vigenti disposizioni sul servizio postale. Ciascun deputato di Borsa puo' ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio contro l'annullamento da parte della Camera di commercio di deliberazioni della Deputazione di Borsa.

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