Regio decreto 1068/1913
Art. 11 — La Deputazione di Borsa e' convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza…
Art. 11. La Deputazione di Borsa e' convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza e' convocata per lo stesso giorno. Il deputato effettivo che non puo' intervenire ad una adunanza ne deve avvertire immediatamente il presidente, perche' questi possa invitare alcuno dei supplenti.
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