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Regio decreto 1068/1913

Art. 104 — Le ammende pagate subito e volontariamente all'atto dell'accertamento della contravvenzione, vengono allibrat…

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Art. 104. Le ammende pagate subito e volontariamente all'atto dell'accertamento della contravvenzione, vengono allibrate nella apposita colonna sul registro mod. 6, degli Uffici del registro e bollo con rilascio di ricevuta sul documento di contravvenzione. In ogni altro caso le ammende si iscrivono sul libro debitori e si portano in entrata sul registro bollettario.

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