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Regio decreto 1101/1912

Art. 93 — Gli abiti, sia di casa che di uscita, dovranno essere uniformi per tutti i convitti, secondo il modello presc…

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Art. 93. Gli abiti, sia di casa che di uscita, dovranno essere uniformi per tutti i convitti, secondo il modello prescritto dal Ministero. Il Ministero, peraltro, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, puo' consentire che nei singoli convitti sia in qualche parte modificata la divisa degli alunni in relazione alle condizioni locali. Il Consiglio di amministrazione ha facolta' di sostituire l'abito di casa con un altro di uso comune, o con quello stabilito per l'educazione fisica a scopo militare.

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