Regio decreto 1101/1912
Art. 86 — Pel giovine che entra in convitto nella seconda meta' di un trimestre la quota di quel trimestre e' ridotta a…
Art. 86. Pel giovine che entra in convitto nella seconda meta' di un trimestre la quota di quel trimestre e' ridotta alla meta'. Potra' poi essere concesso dal Consiglio di amministrazione l'esonero dal pagamento delle rate trimestrali non ancora scadute alle famiglie di quei giovani che per gravi, eccezionali circostanze, sieno costretti a lasciare il convitto, salvo in ogni caso l'approvazione del Ministero. Alle famiglie degli alunni, allontanati dal convitto per ragioni disciplinari o per malattia riconosciuta dal medico del convitto, saranno restituite le rate di retta pagate per i mesi non incominciati.
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