Regio decreto 1101/1912
Art. 84 — Quando un giovane e' ammesso nel convitto la famiglia assume l'obbligo per l'intera retta fino al 30 settembr…
Art. 84. Quando un giovane e' ammesso nel convitto la famiglia assume l'obbligo per l'intera retta fino al 30 settembre successivo, la quale dovra' essere pagata in quattro rate trimestrali anticipate colla scadenza del 1° ottobre, del 1° gennaio, del 1° aprile e del 1° luglio. L'obbligo si intende prorogato per l'anno scolastico seguente se la famiglia non da' la disdetta per iscritto entro il mese di agosto. Le famiglie tutte debbono inoltre versare una somma conveniente, come sara' indicato da ciascun regolamento interno, per le spese accessorie e personali degli alunni. Il rettore ha facolta' di allontanare dal convitto, dopo sentito il Consiglio di amministrazione, quei giovani le cui famiglie non pagano in tempo le quote della retta e la somma per spese accessorie e personali.
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