Regio decreto 1101/1912
Art. 82 — In ciascun convitto la retta annuale che dovra' essere pagata dalle famiglie degli alunni sara' stabilita dal…
Art. 82. In ciascun convitto la retta annuale che dovra' essere pagata dalle famiglie degli alunni sara' stabilita dal regolamento interno e la misura di essa verra' determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle condizioni locali e speciali del convitto.
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