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Regio decreto 1101/1912

Art. 82 — In ciascun convitto la retta annuale che dovra' essere pagata dalle famiglie degli alunni sara' stabilita dal…

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Art. 82. In ciascun convitto la retta annuale che dovra' essere pagata dalle famiglie degli alunni sara' stabilita dal regolamento interno e la misura di essa verra' determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle condizioni locali e speciali del convitto.

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