Regio decreto 1101/1912
Art. 75 — Nessun alunno sara' ammesso definitivamente se non dopo che i medico del convitto ne abbia constatata la sana…
Art. 75. Nessun alunno sara' ammesso definitivamente se non dopo che i medico del convitto ne abbia constatata la sana costituzione fisica. Il convittore che abbia denari od oggetti preziosi, deve consegnarli al rettore, che ne fara' la restituzione alla famiglia.
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