Regio decreto 1101/1912
Art. 7 — Sono ammessi al concorso per vice rettore gli istitutori che alla data del decreto che indice il concorso ste…
Art. 7. Sono ammessi al concorso per vice rettore gli istitutori che alla data del decreto che indice il concorso stesso abbiano compiuto 10 anni di effettivo servizio nei convitti nazionali, computato in essi il triennio di prova. Questo termine e' ridotto di due anni per coloro che hanno una laurea. Sono ammessi al concorso per vice-economo gli istitutori che alla data suindicata abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio nei convitti nazionali, computato in essi il triennio di prova.
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