Regio decreto 1101/1912
Art. 54 — L'istitutore che ha il governo di una squadra non deve separarsi dai suoi convittori se prima non li ha conse…
Art. 54. L'istitutore che ha il governo di una squadra non deve separarsi dai suoi convittori se prima non li ha consegnati ad altro istitutore che lo supplisca o quando li ha condotti alla scuola ed affidati alla vigilanza dei loro insegnanti, e non li abbandonera' mai alla custodia di persone di servizio o estranee al convitto; dorme nella loro medesima camerata, si alza pel primo e si corica per ultimo, siede a mensa con loro; e' presente ed interviene, quando occorra, nei loro giuochi e negli studi che si fanno nel convitto; li accompagna a passeggio. Ha cura che siano provveduti degli oggetti di corredo e di cancelleria necessari, vigila che non ne consumino oltre il bisogno, che non sciupino i libri, che in tutto, anche nelle spese particolari, si avvezzino all'ordine ed all'economia.
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