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Regio decreto 1101/1912

Art. 52 — Nello scegliere gli istitutori incaricati del servizio di supplenza il rettore avra' particolare considerazio…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/52parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 52. Nello scegliere gli istitutori incaricati del servizio di supplenza il rettore avra' particolare considerazione all'anzianita', alle condizioni fisiche, ai titoli di merito del personale di cui puo' disporre e delle particolari condizioni del convitto, in modo da conciliare le esigenze del buon funzionamento dell'Istituto con il giusto riguardo dovuto a chi, avendo prestato piu' a lungo servizio lodevole, puo' meritare anche per ragioni di famiglia e di salute, una preferenza a confronto degli altri, quando si tratti di alleggerirgli le fatiche del suo ufficio o di fargli godere particolare vantaggio.

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