Regio decreto 1101/1912
Art. 47 — Nella vigilanza della vita interna del convitto, il rettore e' rappresentato dal vice-rettore il quale lo coa…
Art. 47. Nella vigilanza della vita interna del convitto, il rettore e' rappresentato dal vice-rettore il quale lo coadiuva nel governo disciplinare ed educativo dell'Istituto ed e' responsabile verso di lui dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, della esecuzione degli ordini suoi, ed in generale del regolare funzionamento del convitto e dell'esatto adempimento dei doveri tanto da parte degl'istitutori e del personale di servizio, i quali sono posti sotto la sua immediata dipendenza, quanto da parte degli alunni dei quali ha il dovere di seguire individualmente la condotta e lo studio. Nei casi di assenza o di malattia del rettore il vice rettore lo sostituisce in tutte le sue funzioni e nella sua responsabilita' educativa, disciplinare ed amministrativa.
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