Regio decreto 1101/1912
Art. 43 — Il rettore ha facolta' d'infliggere al personale educativo ed amministrativo la censura, dandone immediata pa…
Art. 43. Il rettore ha facolta' d'infliggere al personale educativo ed amministrativo la censura, dandone immediata partecipazione al Ministero. Qualora poi un funzionario dell'Istituto dia occasione a scandalo o disordine, e la gravita' del caso richieda urgenza di provvedimento, il rettore, sotto la sua responsabilita', puo' allontanarlo dall'Istituto riferendone immediatamente al provveditore e al Ministero agli effetti dell'art. 52 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.