Regio decreto 1101/1912
Art. 164 — Per conservare il posto gratuito gli alunni che ne sono provveduti, oltre a tenere buona condotta in iscuola …
Art. 164. Per conservare il posto gratuito gli alunni che ne sono provveduti, oltre a tenere buona condotta in iscuola e nel convitto o ad essere esempio di diligenza nello studio, debbono dar prove costanti di notevole profitto. In ogni modo lo perdono, oltre che per l'allontanamento o l'espulsione dal convitto o dalla scuola: 1° per un anno se non sono promossi alla classe seguente; 2° del tutto se per due anni consecutivi non ottengono la promozione. In questo secondo caso l'alunno sara' rimandato in famiglia. Nei due casi pero' il Ministero potra' mantenere il beneficio del posto all'alunno, che, per ragione di grave malattia, debitamente comprovata, non abbia potuto usufruire di tutte le sessioni di esame. Quando il convittore, sia incorso nella perdita del posto, il rettore deve riferirne immediatamente al R. provveditore, e questi al Ministero.
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