Regio decreto 1101/1912
Art. 15 — Dopo le prove orali la Commissione esaminatrice si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti e, verif…
Art. 15. Dopo le prove orali la Commissione esaminatrice si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti e, verificata l'integrita' delle singole buste contenenti i lavori, le apre, scrivendo in testa ad ogni lavoro e sulla piccola busta, ancora chiusa, che contiene la scheda nel nome del candidato, uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.
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