Regio decreto 1101/1912
Art. 134 — Il rettore, il vice-rettore, l'economo ed ogni altro funzionario che abbia in custodia carte ed oggetti di pr…
Art. 134. Il rettore, il vice-rettore, l'economo ed ogni altro funzionario che abbia in custodia carte ed oggetti di proprieta' del convitto o degli alunni, dovranno personalmente o per mezzo di delegati speciali farne la consegna al successore, come prescrive il regolamento di contabilita', redigendone speciale verbale.
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