Regio decreto 1101/1912
Art. 118 — L'economo da' la cauzione di L
Art. 118. L'economo da' la cauzione di L. 2000, secondo le norme e i modi prescritti dal R. decreto 17 marzo 1901, n. 105.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.