Regio decreto 1101/1912
Art. 116 — Nei convitti che hanno rendite di non facile esazione e nei convitti piu' numerosi l'economo sara' coadiuvato…
Art. 116. Nei convitti che hanno rendite di non facile esazione e nei convitti piu' numerosi l'economo sara' coadiuvato da un vice economo; dove questo manchi o non basti, potra' essere a cio' destinato dal rettore, sentito l'economo, e con il consenso del Ministero, uno degl'istitutori che abbia attitudini a tale ufficio.
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