Regio decreto 1101/1912
Art. 112 — L'economo, previa autorizzazione del rettore, fa tutte le provviste cosi' generali dell'Istituto come partico…
Art. 112. L'economo, previa autorizzazione del rettore, fa tutte le provviste cosi' generali dell'Istituto come particolari dei convittori; provvede in tempo opportuno all'occorrente per il vitto, cura che le masserizie, gli arredi, e il casamento non deteriorino, vigila le riparazioni. Sotto la sua responsabilita' deve curare che le esazioni, anche se affidate ad altri, vengano eseguite con prontezza ed esattezza, e percio' entro venti giorni dalla scadenza dove denunziare per iscritto i debitori morosi al rettore, il quale, entro 15 giorni dalla denunzia, prendera' di propria iniziativa i provvedimenti opportuni e ne informera' il Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza. Dovra' sospendere ogni anticipazione di spese per gli alunni quando sia esaurito il deposito, salve ordini comunicatigli per iscritto dal rettore, che in tal caso ne assume la responsabilita'. Propone al rettore il modo e il tempo migliori per gli appalti, per le provviste e per tutte le altre spese, studiando di procacciare in ogni atto il vantaggio dell'Istituto.
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