Regio decreto 1101/1912
Art. 11 — Tutte le prove di esame indicate nei due precedenti articoli si faranno in Roma, nei locali che saranno desig…
Art. 11. Tutte le prove di esame indicate nei due precedenti articoli si faranno in Roma, nei locali che saranno designati dal Ministero. La vigilanza durante le prove scritte sara' esercitata dalla Commissione esaminatrice nei modi da essa predeterminati. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati l'uso di nessun libro o di appunti, fuorche' i dizionari e i testi delle leggi e dei decreti non commentati.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.